Vai al menu principale Vai al contenuto Torna su

Provvedimenti

Amministrazione trasparente

Nella presente sezione saranno pubblicati i seguenti contenuti:

1) Provvedimenti organi di indirizzo politico

    Art. 23 d. leg. 33/2013 e s.m.i.
    Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 
 
      1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei mesi,  in  distinte   partizioni   della   sezione   «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi  di indirizzo politico e dai dirigenti, con  particolare  riferimento  ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 
       a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)); 
       b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,  forniture  e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta ai sensi del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo ((18 aprile  2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis));(*)
      (*) IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELL'ARS NON ADOTTA PROVVEDIMENTI DI CUI ALLA LETTERA B) 
      c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)); 
      d) accordi stipulati dall'amministrazione con  soggetti  privati  o con altre amministrazioni pubbliche ((, ai sensi degli articoli 11  e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)).(**)
      (**) PER TALE VOCE SI VEDA LA SEZIONE ACCORDI E CONVENZIONI 
     2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)). 

2) Provvedimenti dirigenti amministrativi. Si rinvia alla sotto-sezione "Provvedimenti e spese" di seguito riportata

Provvedimenti e spese Aggiornato il 16-09-2024

Nella presente sezione è pubblicato l’elenco dei provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, secondo le previsioni interne in materia di trasparenza, con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del RAC.

Per ciascuno dei provvedimenti di cui trattasi sono pubblicati i dati relativi all’ufficio competente, i nominativi o le denominazioni dei soggetti, fisici o giuridici, che sono diventati creditori dell’Amministrazione a fronte dell’obbligo di eseguire un lavoro, un servizio o una fornitura, l’oggetto e l’eventuale spesa prevista.

La pubblicazione dei dati avviene sotto forma di una scheda semestrale.